Articolo 19 del Codice Penale

Art.19 CP – Articolo 19 del Codice Penale Italiano

Art. 19.
Pene accessorie: specie.

Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (1)
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2).
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

(1) Numero inserito dall’art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97
(2) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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