Art.188 CP – Articolo 188 del Codice Penale Italiano
Art. 188.
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato.
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