Art.168 quater CP – Articolo 168 quater del Codice Penale Italiano
Art. 168-quater
Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n. 67.
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