Art.167 CP – Articolo 167 del Codice Penale Italiano
Art. 167.
Estinzione del reato.
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene.
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