Articolo 167 del Codice Penale

Art.167 CP – Articolo 167 del Codice Penale Italiano

Art. 167.
Estinzione del reato.

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene.

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