Art.166 CP – Articolo 166 del Codice Penale Italiano
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (1)
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.».
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