Art.146 CP – Articolo 146 del Codice Penale Italiano
Art. 146.
Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. (1)
L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.(2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 8 marzo 2001, n. 40.
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. g), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
_______________
Cfr. Tribunale di Alessandria, decreto 7 febbraio 2008 e Corte Costituzionale, sentenza 23 ottobre 2009, n. 264 in Altalex Massimario.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 141
Articolo 142
Articolo 143
Articolo 144
Articolo 145
Articolo 147
Articolo 148
Articolo 149