Articolo 140 del Codice Penale

Art.140 CP – Articolo 140 del Codice Penale Italiano

[Art. 140.
Applicazione provvisoria di pene accessorie.(1)

Il giudice, durante l’istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l’applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L’interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell’articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è
 computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 217, D.Lgs. n. 271/1989.

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