Articolo 135 del Codice Penale

Art.135 CP – Articolo 135 del Codice Penale Italiano

Art. 135.
Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250 (1), di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

 

(1) Le parole: “calcolando euro 38, o frazione di euro 38” sono state così sostituite dall’art. 32, comma 62, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 132
Articolo 133
Articolo 133 bis
Articolo 133 ter
Articolo 134
Articolo 136
Articolo 137
Articolo 138
Articolo 139
Articolo 140