Articolo 133 bis del Codice Penale

Art.133 bis CP – Articolo 133 bis del Codice Penale Italiano

Art. 133-bis.
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.

Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

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