Art.131 CP – Articolo 131 del Codice Penale Italiano
Art. 131.
Reato complesso. Procedibilità di ufficio.
Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
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