Art.130 CP – Articolo 130 del Codice Penale Italiano
Art. 130.
Istanza della persona offesa.
Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
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