Articolo 127 del Codice Penale

Art.127 CP – Articolo 127 del Codice Penale Italiano

Art. 127.
Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.

Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del ministro per la giustizia.

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Titolo V – Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (artt. 131/bis-149)

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