Art.127 CP – Articolo 127 del Codice Penale Italiano
Art. 127.
Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.
Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del ministro per la giustizia.
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