Articolo 114 del Codice Penale

Art.114 CP – Articolo 114 del Codice Penale Italiano

Art. 114.
Circostanze attenuanti.

Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 15 aprile 2008, n. 15543 in Altalex Massimario.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 109
Articolo 110
Articolo 111
Articolo 112
Articolo 113
Articolo 115
Articolo 116
Articolo 117
Articolo 118
Articolo 119