Articolo 110 del Codice Penale

Art.110 CP – Articolo 110 del Codice Penale Italiano

Art. 110.
Pena per coloro che concorrono nel reato.

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

______________

Giurisprudenza

  • Presta l’auto al commando omicida: risponde di concorso nel reato?, Cassazione penale, sez. V, sentenza 7 settembre 2020, n. 25221
  • Mafia, concorso esterno non è reato di origine giurisprudenziale, Cassazione penale, V penale, sentenza 19 giugno 2019, n. 27308
  • Commercialista: quando concorre nella frode fiscale del cliente?, Cassazione penale, sentenza 27 giugno 2019, n. 28158

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 105
Articolo 106
Articolo 107
Articolo 108
Articolo 109
Articolo 111
Articolo 112
Articolo 113
Articolo 114
Articolo 115