Articolo 11 del Codice Penale

Art.11 CP – Articolo 11 del Codice Penale Italiano

Art. 11.
Rinnovamento del giudizio.

Nel caso indicato nell’art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all’estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

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