Art.102 CP – Articolo 102 del Codice Penale Italiano
E’ dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 97
Articolo 98
Articolo 99
Articolo 100
Articolo 101
Articolo 103
Articolo 104
Articolo 105
Articolo 106
Articolo 107