Art.100 CP – Articolo 100 del Codice Penale Italiano
[Art. 100. Recidiva facoltativa (1).
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni].
(1) Articolo abrogato dall’art. 10, D.L. n. 99/1974.
_______________Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 luglio 2007, n. 29228 in Altalex Massimario
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 95
Articolo 96
Articolo 97
Articolo 98
Articolo 99
Articolo 101
Articolo 102
Articolo 103
Articolo 104
Articolo 105